
STATUTO
DENOMINAZIONE
- SEDE - SCOPO
Art. 1)
È
costituita un’Associazione denominata:
"
LE MUSE - Associazione internazionale di promozione
dell’arte, cultura, studi, ricerche e valorizzazione ed
integrazione dell’arte e delle culture tra i popoli".
Art. 2)
L'Associazione,
che svolge la sua attività su tutto il
territorio nazionale, ha sede in Napoli, al Centro Direzionale
isola G 8; con delibera del Consiglio Direttivo potranno
essere istituite sedi secondarie e sedi operative.
Art. 3)
L'Associazione,
apolitica ed apartitica, ha per scopo, senza
fini di lucro:
l’approfondimento e lo studio del patrimonio culturale, con
particolare riferimento a quello artistico, sia locale, sia
nazionale e sia internazionale nell’ottica di una integrazione
tra culture di paesi diversi.
L'associazione
intende pertanto diffondere le tematiche
relative ai beni culturali e ambientali in genere, e alla
cultura letteraria ed artistica, attraverso contatti fra
persone, enti ed associazioni, e si propone come punto di
incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali
assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita
umana e civile.
L'associazione
costituirà dunque un riferimento per tutti
coloro che vogliano coltivare e praticare una qualsivoglia
forma di arte, ma che abbiano scelto di esercitare
abitualmente altre attività lavorative/professionali, e che
intendano promuovere ogni evento che possa servire a
valorizzare l’arte, la cultura e il linguaggio espressivo,
svolgendo così anche attività di promozione ed utilità
sociale.
L'associazione
non potrà svolgere attività diverse da quelle
di cui sopra, ad eccezione di quelle ad esse direttamente
connesse e comunque in via non prevalente.
Gli
obiettivi sopra descritti saranno raggiunti attraverso la
promozione, il coordinamento e l'attuazione di:
-
iniziative culturali,
-
giornate di studio tematiche,
-
attività di ricerca,
-
organizzazione e partecipazione ad eventi, convegni,
congressi, spettacoli, manifestazioni in genere, mostre
inerenti alle finalità dell'Ente e dedicati alla cultura ed
alle arti in genere;
- cura
della stampa e dell'editoria di testi, dispense e
riviste utili per la divulgazione della cultura, nei limiti
previsti dalla legge cinque agosto 1981 n.416 e successive
modifiche ed integrazioni;
-
sviluppo e realizzazione di protocolli di intesa con
organizzazioni nazionali ed internazionali pubbliche e private
utili al raggiungimento dello scopo sociale;
-
istituzione di borse di studio.
L'associazione
realizza, inoltre per enti privati e pubblici,
ricerche, studi e pubblicazioni usufruendo di finanziamenti di
ogni tipo: privato, pubblico avvantaggiandosi all'uopo di
leggi italiane e dell'Unione Europea.
PATRIMONIO
ED ESERCIZI SOCIALI
Art. 4)
Il
patrimonio è costituito:
a) dalle
quote sociali;
b)
finanziamenti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie,
dal Fondo Sociale Europeo, dagli Organi comunitari e da altri
Enti
Pubblici destinati alla formazione e allo sviluppo di
nuove attività formative e lavorative;
c)
finanziamenti di imprese private, associazioni di
categorie, associazioni sindacali; finanziamenti diretti alla
qualificazione e riqualificazione di dipendenti (ad ogni
livello gerarchico) associati iscritti, il tutto nei limiti
previsti dalla legge;
d)
contributi, oblazioni e donazioni provenienti da terzi;
e) dai proventi delle attività organizzate e svolte
dall'associazione;
f) da
ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo
patrimoniale.
Art. 5)
L'esercizio
finanziario chiude al 31 (trentuno) dicembre di
ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni
esercizio
verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione il
bilancio.
Detto bilancio resterà depositato presso la sede
dell'Associazione, e sarà liberamente consultabile dagli
associati, almeno dieci giorni prima della data fissata per la
riunione dell'Assemblea che dovrà approvarlo.
E' fatto
espresso divieto di distribuire utili o avanzi di
gestione.
Art. 6)
L'associazione
essendo senza scopo di lucro non distribuisce
utili, pertanto, in caso di avanzo di gestione alla fine
dell'esercizio, tali fondi, saranno utilizzati nell'esercizio
successivo e destinati ai fini dell'associazione.
Art. 7)
L'esercizio
economico dell'associazione ha inizio il primo
gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
Art. 8)
Possono
essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche
operanti sul territorio nazionale.
Vi
potranno essere diverse categorie di soci, e precisamente:
a) Soci
Ordinari:
sono soci ordinari le persone la cui domanda di ammissione
verrà accettata dal Consiglio Direttivo, e che verseranno,
all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà
annualmente stabilita dal Consiglio stesso.
Se persona fisica potrà essere ammesso all'Associazione solo
se maggiorenne.
La qualità
di associato è intrasmissibile.
Gli
associati che non avranno presentato per iscritto le loro
dimissioni entro il 30 (trenta) settembre di ogni anno saranno
considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati
al versamento della quota annuale di associazione.
Chi
intende aderire all’Associazione nella qualità di
socio
effettivo deve rivolgere espressa domanda al Consiglio
Direttivo.
Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine
alle stesse entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in
assenza di un provvedimento di accoglimento entro il predetto
termine, s’intende che essa è stata respinta. In caso di
diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a
spiegarne la motivazione.
b) Socio
Fondatore:
Sono
soci fondatori coloro che hanno promosso e costituito
l'associazione e tutti coloro che per meriti o passione per il
raggiungimento dello scopo dell'associazione si sono
particolarmente contraddistinti a insindacabile giudizio del
consiglio direttivo e che verseranno, all'atto
dell'ammissione, la quota di associazione che verrà
annualmente stabilita dal Consiglio stesso.
La
qualità di associato è intrasmissibile.
Gli
associati che non avranno presentato per iscritto le loro
dimissioni entro il 30 (trenta) settembre di ogni anno saranno
considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati
al versamento della quota annuale di associazione.
Art. 9)
Non
rivestono la qualifica soci, ma quella di "Sostenitori",
tutte quelle istituzioni, locali, regionali, nazionali,
pubbliche o private che sono interessate a promuovere gli
scopi dell'associazione ed a sostenerli nelle proprie realtà.
I
“Sostenitori" non partecipano all'assemblea e all'elezione
degli organi amministrativi.
Art. 10)
Gli
associati hanno diritto di frequentare i locali sociali e
di partecipare alle attività organizzate e/o svolte
dall'Associazione.
Gli
associati hanno l'obbligo di concorrere all'organizzazione
delle attività dell'Associazione e di promuoverle presso i
terzi.
Art. 11)
La
qualità di associato si perde per decesso, dimissioni,
morosità o indegnità.
Le
dimissioni devono essere comunicate per iscritto
all’Associazione, in persona del Presidente, fermo restando il
divieto di ripetere ciò che è stato eventualmente versato al
fondo comune dell’Associazione.
La
morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo,
quando è
omesso il versamento annuale, entro il giorno 31/03/ di
ciascun anno, e quando non sono effettuati nei termini
previsti i versamenti ulteriori deliberati dall’Assemblea.
L'indegnità
verrà sancita dall’Assemblea degli associati, con
delibera motivata. E' causa di indegnità
l'adozione di un
comportamento reiterato, e non episodico, che si ponga in
antitesi con il perseguimento delle finalità dell'Associazione
o sia illegittimamente teso a turbare l'ordinato svolgimento
della vita associativa.
Gli
associati che abbiano cessato di appartenere
all'Associazione non possono ripetere i contributi versati né
hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
Art. 12)
Gli
Organi dell'Ente sono:
Il
Consiglio di Amministrazione;
Il
Presidente;
Il Vice
Presidente;
Il
Tesoriere;
Il
Segretario;
L'assemblea
dei soci.
AMMINISTRAZIONE
Art. 13)
L'Associazione
è amministrata da un Consiglio Direttivo
composto da un minimo di tre membri ad un massimo di nove
membri, eletti, tra i soci, ovvero da persone designate dalle
persone giuridiche socie, dall'Assemblea degli associati per
la durata di tre anni ed è rieleggibile.
Art. 14)
Il
Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un
Vicepresidente,
un Tesoriere e un Segretario, ove a tali
nomine non abbia provveduto l'Assemblea degli associati.
Art. 15)
Il
Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante
avviso da far pervenire a ciascun consigliere, anche in modo
informale, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della
riunione.
Esso deve essere riunito almeno ogni tre mesi e ogni qualvolta
il Presidente lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta
all'anno per deliberare in ordine al bilancio ed all'ammontare
della quota sociale.
Il
Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su
richiesta
scritta della maggioranza dei Consiglieri.
Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà, in ogni modo,
contenere l’elencazione delle materie da trattare.
Le
riunioni del Consiglio sono valide, purché sia presente
almeno la maggioranza dei suoi componenti.
Le
riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza,
dal Vice Presidente o dal Consigliere con maggiore anzianità
di Socio.
Le
deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e, in caso
di parità, è prevalente il voto del Presidente
dell’Associazione.
Delle
riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito
libro,
il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e
dal Segretario.
Art. 16)
Il
Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza
limitazioni.
Esso
procede:
- alla
compilazione del bilancio ed alla sua presentazione
all'Assemblea;
-
compila il Regolamento per il funzionamento
dell'Associazione, la cui osservanza, dopo l'approvazione da
parte dell'Assemblea, è obbligatoria per tutti gli associati;
-
coordina e promuove le iniziative di cui all'articolo 3 del
presente statuto;
-
nominare Comitati e Commissioni per lo studio dei problemi
tecnici e didattici inerenti lo sviluppo delle tematiche
artistiche e culturali;
-
delibera sull'ammissione dei soci ordinari;
- nomina
i soci fondatori;
-
deliberare sulla quota associativa annuale;
- può
conferire mandati "ad negotia" e procure
"ad lites".
Art. 17)
Il
Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente rappresenta
legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in
giudizio.
Il
Presidente:
- cura
l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del
Consiglio;
- nei
casi di urgenza, può esercitare i poteri del
Consiglio,
salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione;
-
convoca il Consiglio Direttivo;
-
prende, in caso di urgenza i provvedimenti di
competenza del
Consiglio
di Amministrazione, sottoponendoli alla ratifica
alla prima riunione dell'Organo;
- nomina
il Comitato Tecnico Scientifico;
-
predispone il Bilancio preventivo e il Bilancio Consuntivo
dell'Ente da sottoporre all'approvazione del Consiglio di
Amministrazione;
-
presenta al Consiglio di Amministrazione e
all'Assemblea la
situazione annuale dell'attività svolta dall'Ente.
Art. 18)
Il Vice
Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua
attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio
delle proprie funzioni.
Art. 19)
Il
Tesoriere cura la gestione finanziaria dell’Associazione,
effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri
contabili, predispone, dal punto di vista contabile, sia il
bilancio preventivo e sia il bilancio consuntivo,
accompagnando i documenti con idonea relazione.
Art. 20)
Il
Segretario coadiuva il Presidente ed il Vice Presidente
nella realizzazione dei loro compiti, redige i verbali delle
riunioni sia delle Assemblee che del Consiglio e cura la
tenuta dei libri dell’Associazione.
ASSEMBLEE
Art. 19)
Gli
associati sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno
una volta all'anno, entro il 31 (trentuno) marzo, per
l'approvazione del bilancio, mediante comunicazione scritta
diretta a ciascun associato oppure mediante affissione
nell'albo dell'Associazione (presso la sede legale o presso la
sede operativa) dell'avviso di convocazione contenente
l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello
fissato per l'adunanza. L'Assemblea deve pure essere convocata
su domanda motivata di almeno un decimo degli associati.
Il
Consiglio può convocare l'Assemblea ogni qual volta lo
ritenga opportuno o necessario.
L'assemblea
deve essere convocata nella Regione Campania,
anche fuori della sede legale.
Art. 20)
L'assemblea
delibera sul bilancio, sugli indirizzi generali
della Associazione, sulla nomina e sulla revoca dei componenti
il Consiglio di amministrazione, sul Regolamento per il
funzionamento dell'Associazione, sulle modifiche dello
Statuto,
sulla richiesta di riconoscimento della personalità
giuridica e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o
per Statuto.
Art. 21)
Hanno
diritto di intervenire all'assemblea tutti gli
associati
in regola nel pagamento della quota annua di associazione.
Gli
associati possono farsi rappresentare da altri associati
mediante delega scritta.
Ciascun
delegato non può rappresentare più di 3 (tre) soci.
Ogni
associato ha diritto ad un voto.
Art. 22)
L'assemblea
è presieduta dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione
o, in mancanza, dal Vicepresidente; in
mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.
Il
Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo
ritiene opportuno, due scrutatori.
Spetta
al Presidente dell'assemblea di constatare la
regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento
all'assemblea.
Delle
riunioni dell'Assemblea verrà redatto, su apposito
libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal
Presidente
e dal Segretario, ed eventualmente dagli
scrutatori.
Il libro dei verbali delle assemblee è liberamente
consultabile da tutti gli associati.
Art. 23)
Le
assemblee sono validamente costituite e deliberano con le
maggioranze e le modalità previste dall'art. 21 c.c.
Tuttavia,
anche per la nomina e la revoca dell'organo
amministrativo, è necessaria la presenza di almeno tre quarti
degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei
presenti.
La
richiesta di riconoscimento della personalità giuridica
deve essere deliberata all'unanimità.
SCIOGLIMENTO
Art. 24)
Lo scioglimento
dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea,
la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori ed in
ordine alla devoluzione del patrimonio, in caso di suo
scioglimento l'associazione avrà l'obbligo di devolvere il
patrimonio dell'Ente ad altra associazione con finalità
analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di
cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662,
e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
CONTROVERSIE
Art. 25)
Nei
limiti consentiti dalla legge, ogni controversia che
dovesse insorgere tra gli associati, ovvero tra questi e
l'Associazione, circa l'interpretazione e l'esecuzione del
presente statuto o comunque inerente ai rapporti associativi,
sarà devoluta al giudizio di un arbitro rituale nominato dal
Presidente
del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede
legale l'Associazione. La presente clausola non si applica
alle controversie nelle quali la legge preveda l'intervento
obbligatorio del pubblico ministero.
In
originale firmato
…
…
Notaio
Marco Licenziati (Impronta del sigillo)
COPIA SU
SUPPORTO INFORMATICO COMPOSTA DA QUATTORDICI
FOGLI CONFORME ALL'ORGINALE CARTACEO AI SENSI DELL'ART.20
COMMA 3 DEL D.P.R. 445/2000.
REGISTRATO
A NAPOLI - AGENZIA DELLE ENTRATE NAPOLI 3 IL
12
DICEMBRE 2006.
IMPOSTA
DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA
C.C.I.A.A.
DI NAPOLI - AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLE
FINANZE
- DIREZIONE GENERALE ENTRATE - N.RO 38220/80BIS
22/10/2001.